La presenza di un conflitto d'interesse che riguarda i manager locali va segnalata all'ente per iscritto e non solo oralmente e, comunque, permane il dovere di astensione anche nel caso in cui si voglia sostenere che le scelte operate dal funzionario risultino convenienti per l'ente locale. Così la Corte di cassazione - chiamata a interpretare la corretta applicazione delle norme del Dpcm 28 novembre 2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) - ha assunto una posizione "formale" rispetto alle modalità degli adempimenti, cui sono chiamati i dipendenti pubblici, a garanzia dell'imparzialità dell'attività di servizio pubblico che svolgono. I giudici di legittimità della sezione Lavoro, con la sentenza 3 marzo 2010 n. 5113, hanno dato quindi ragione al Comune contro il funzionario che senza astenersi aveva con proprio decreto dirigenziale affidato in via diretta un'attività di consulenza a una società gestita da parenti "strettissimi".