L'Ente locale in qualità di sostituto d'imposta, entro il 31 marzo, deve rilasciare apposita certificazione unica attestante l'ammontare complessivo delle somme soggette a ritenuta, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, attestando anche l'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica; entro lo stesso termine effettuare, inoltre, il conguaglio fra le ritenute già operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti (articoli 7-bis e 23 del Dpr 600/1973).